giovedì 30 ottobre 2008


Riforma Gelmini,
decreto legge n.137 datato 1 settembre 2008 e intitolato "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università", convertito in normativa dal Senato il 29 ottobre 2008.

PREMESSA:
non voglio esprimer pareri e tantomeno convincer altri della validità o meno di questo provvedimento,semplicemente sono convinta dell'importanza dell'informazione,
dell'informazione fredda,priva di contaminazioni soggettive...il passaparola indebolisce ed infetta la Verità...


Qua sotto trovate gli articoli riguardanti la Riforma,son stati tutti Copincollati dai siti ufficiali...per qualsiasi dubbio ho riportato anche i link di riferimento,mi auguro di trovar la Sfiducia dei lettori..sarebbe un segno di vero interesse e responsabilità...
Buona lettura.



Parlamento Italiano

Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137

"Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2008


Art. 1.
Cittadinanza e Costituzione

1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.
Valutazione del comportamento degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' espressa in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonche' eventuali modalità applicative del presente articolo.

Art. 3.
Valutazione del rendimento scolastico degli studenti

1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi.

3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e' abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;
b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite
le seguenti: «, espressa in decimi,»;
c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;
d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5;
e) e' altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con<> la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.

Art. 4.
Insegnante unico nella scuola primaria

1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 e' ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 5.
Adozione dei libri di testo

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinche' le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 6.
Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria

1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.
Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente:

«433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.».

Art. 8.
Norme finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

http://www.parlamento.it/leggi/decreti/08137d.htm


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Gazzetta Ufficiale N. 204

1 Settembre 2008

DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008 , n. 137

Dissposizioni urgenti in materia di istruzione e università.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di attivare percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura della legalita' ed al rispetto dei principi costituzionali, disciplinare le attivita' connesse alla valutazione complessiva del comportamento degli studenti nell'ambito della comunita' scolastica, reintrodurre la valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli studenti, adeguare la normativa regolamentare all'introduzione dell'insegnante unico nella scuola primaria, prolungare i tempi di utilizzazione dei libri di testo adottati, ripristinare il valore abilitante dell'esame finale del corso di laurea in scienze della formazione primaria e semplificare e razionalizzare le procedure di accesso alle scuole di specializzazione medica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2008;Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a
il seguente decreto-legge:


Art. 1.
Cittadinanza e Costituzione

1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.
Valutazione del comportamento degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita' ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' espressa in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita' del comportamento al voto insufficiente, nonche' eventuali modalita' applicative del presente articolo.

Art. 3.
Valutazione del rendimento scolastico degli studenti

1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi.
3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e' abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;
b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite le seguenti:
«, espressa in decimi,» ;
c) al comma 4, le parole:
«giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti:
«voti conseguiti e il» ;
d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 ;
e) e' altresi' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalita' applicative del presente articolo.

Art. 4.
Insegnante unico nella scuola primaria

1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 e' ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una piu' ampia articolazione del tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 5.
Adozione dei libri di testo

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinche' le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.


Art. 6.
Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria

1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attivita' di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento,rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 7.
Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre2007, n. 244.

1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente:

«433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attivita' professionale, ove non ancora posseduta,entro la data di inizio delle attivita' didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.».


Art. 8.
Norme finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° settembre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato




mercoledì 15 ottobre 2008

"Memories"

...a ripensarci…
io non ti conoscevo neppure;
il tuo passato ed i tuoi dolori eran per me
materia quasi estranea…
molte le cose che non mi hai detto,
troppe quelle che non ti ho mai chiesto,
eppure…
Sento ancora la tua voce risuonare
ed emergere dai miei pensieri,

i tuoi ideali nutrir il mio coraggio…

Ho rincontrato i tuoi genitori,
i loro visi grigi,
le loro espressioni vitree…

è andata meglio di quanto sperassi;
non hanno risposto al mio saluto
e hanno ignorato la mia presenza

sfuggendo il mio sguardo;
non potevo sperar in accoglienza migliore.

Mi ritorna in mente il 15 d’ottobre,
il giorno in cui ho dovuto dirti addio;
in quell’occasione
non mi è stata riservata tal clemenza…

Tuo padre non voleva farmi entrare,
lo ricordo fermo e statuario all’ingresso,
le braccia incrociate,
strette e ferme in una morsa inflessibile…
bastò il suo sguardo a farmi arretrare,
ma tu sai come son fatta,
difficilmente rinuncio alla mia caparbietà…

Ricordo anche tuo zio,
la compassione che mi riservò
nonostante la palese disapprovazione
per la mia presenza,
nonostante le grida sempre più acute e vicine
di sua sorella,tua madre.
La vidi arrivare di corsa,il volto rigato da lacrime,
teso in una smorfia che la faceva assomigliare
ad una furia infernale;
avresti dovuto vederla,

lei sempre così bella,
così composta ed elegante,
trasformata in un demone incontrollabile.
Era lì,
ferma nell’atrio,
alle spalle di tuo padre,
le ginocchia a terra
e le mani tra i capelli…
mi fissava ricoprendomi di insulti,
riversando su di me il suo disprezzo,
legando al mio nome la colpa del suo dolore.

Attorno parenti ed amici fermi in un interessato silenzio.
Li avresti odiati.

Spesso mi capita di ripensare al nostro primo incontro…
La pioggia,
il vento,
il mio ombrello nuovo che si rovescia
e vola via lasciandomi alla mercé delle intemperie…

«Volantinaggio,con la pioggia…e che c***o!...
Qui ci scappa il Nobel per l’idiozia!...capo o non capo,

io domani quello l’ammazzo!!!...»

Poi…

Lui chino su di lei,
lei seduta su una panchina a bordo marciapiede…

«Fa un po’ freddino oggi,vero?»

Lei lo guarda atona,ferma sulla sua panchina;
lui sorride dolcemente porgendole l’ombrello…

«Se vuoi puoi tenerlo…se continui così
rischi di prenderti un raffreddore!»


«…ma…e tu?...non preoccuparti per me,tanto,io
son già bagnata!...»

La “trattativa” continuò per qualche minuto finchè

«Splash

«Hei!...Imbecille!...maledetto****...dannatissimo****...!
Odio gli automobilisti!!! »

Fradici,
completamente zuppi,
sorpresi da un inatteso fangoso tsunami artificiale…

Mi offristi una cioccolata calda,
mi avvolgesti con l’aroma inebriante
delle tue riflessioni,
diventasti il mio migliore amico,
la luminosa primavera nei miei diluvi…
Non passava giorno che non ti sentissi,

attimo che non ti avessi accanto,
c’eri sempre,
senza eccezione;
ti ho raccontato tutto,
anche ciò che avevo giurato a me stessa di non rivelare.

Difficile tacere o mentire con te.

Mi son sempre ritenuta debitrice nei tuoi confronti,
tra i due,
il “donatore” sei sempre stato tu…
Non ti ho mai chiesto il perché dei tuoi sogni,

l’origine delle tue paure;
non ho mai indagato a proposito degli sguardi
che tuo padre ti rivolgeva,
né sullo strano silenzio di tua madre,
la “Venere di cristallo”…

La prima volta a casa tua,
pochi giorni dopo esserci conosciuti;
la leggera tensione dei tuoi gesti,
le tue mani,
prima morbide e calde,
improvvisamente rigide e gelate…

avevi insistito tu per portarmi a casa tua…

«Nella mia vita tu sei “famiglia”,
ora voglio farti conoscer coloro che mi han generato ».

La tua casa mi è sempre piaciuta,
una bella villetta;
con giardino,
stagno per i pesci rossi,
un viale curato e cespugli di rose…
in pratica il sorriso di un mostro.

Ricordo la facciata bianca
e tua madre che ci attendeva sull’uscio di casa;
a prima vista mi era sembrata un piccolo angelo:
sottile,
non molto alta,
pelle chiara e capelli raccolti
in un raffinato chignon
sempre serena,
perlomeno in apparenza…

Entriamo,
tua madre mostra con orgoglio il soggiorno “Luigi xvi”
e le lampade Tiffany,
l’argenteria e le onorificenze
consegnate al tuo bisnonno dall’esercito…
la tua casa è davvero grande,
ma per fortuna il pranzo è pronto
e tuo padre,
puntualmente affamato,
è già a tavola che pretende il suo pasto.

L’ho sempre reputato un uomo alquanto “insolito”
e non son mai riuscita a capire quale opinione avesse di me…
in ogni caso,
ormai,
temo non sia più un mio problema…

Ci sedemmo a tavola e nessuno parlò fino alla fine del pasto,
non potei nemmeno presentarmi…
Il dolce sembrava non arrivare mai…

Dopo aver mangiato mi presentasti a tuo padre,
tu lo chiamavi “Signore”
e devo ammetter che più volte ho sentito l’impulso
di rivolgermi a lui con lo stesso appellativo…

Se ripenso a quel giorno mi vien un po’ da pianger:
quella è stata la prima volta in cui ti ho ferito…
Mi stavi riaccompagnando a casa,
discutevamo del più e del meno,
della giornata trascorsa;
tutto procedeva per il meglio finchè

« Ascolta,dimmi la verità,tu sei stato adottato non è vero!?

Sei davvero diversissimo dai tuoi!
Non sembri proprio figlio loro!..»

«Ha parlato “L’amore di papà”!...
Già…adottato,magari lo fossi…in quel caso almeno
non rischierei d’esser il figlio indesiderato
in cui non riescono a riconoscersi… »

Pronunciasti quelle parole con una lucidità
e con una calma tale da riuscir a spaventarmi.
Per il resto del tragitto non parlammo più,
né ritornammo sul discorso…
Non ebbi mai la forza,

adesso me ne pento.

Ormai è passato più di un anno,
ma io continuo a salvare il tuo nome in rubrica
e a comporre il tuo numero di cellulare
sperando in una tua risposta,
una risposta che so non potrà mai arrivare.

Non posso più stringerti,
addormentarmi accanto a te
o ascoltar le tue canzoni stonate e strappalacrime…

«Quando suoni mi vengon sempre le lacrime!»

« …non so se esserne lusingato o sentirmi offeso!...
ti vengon perché ti commuovon i testi
o perché ti fan schifo? »

«Ha ha ha!...questo non te lo dirò mai,
in ogni caso,quel ch’è certo
è che nessuno sa farmi rider
come fai tu!»

Quattro mesi,
quattro mesi,non di più,
questo il tempo che mi hai donato,
questa la durata della mia felicità.
Mi sentivo bene con te al mio fianco,

probabilmente è solo egoismo,
ma ti vorrei ancora qui con me;
l’aria è meno pura senza il tuo respiro…
La tua assenza inquina.

Chissà dove sei ora,
chissà se ti ricordi di me,
se ritorni col pensiero ai nostri giorni insieme,
alla tenda montata nel tuo giardino
e ai tuoi genitori che ci scambian per barboni
e cercan di cacciarci dalla proprietà,

a quella sera nel parco cittadino,
da soli a far il bagno ne laghetto dei cigni…
ai concerti e ai viaggi tra le pagine dei libri,
alle notti perse tra quartieri desolati,
ai vecchi materassi della mia cantina
e alle nostre cure contro la solitudine…

Ti vorrei qui,
ma come troppo spesso accade
i miei desideri son destinati a rimaner tali.
Mi manchi,
ed io non posso far altro che vivere

per non lasciarti svanire,
per mantener viva la tua rivoluzione :

"L’amore incondizionato è la più alta forma d’anarchia” ,

adesso l’ho capito e non lo scorderò.
Un giorno ci ritroveremo,
ed io finalmente ti porrò le domande
delle quali fino ad ora ho temuto il veleno.

A presto amico mio,
per te un bacio ed il mio bianco crisantemo.