giovedì 25 dicembre 2008
giovedì 27 novembre 2008
vi prego,
visitate questo sito e contribuite a farlo conoscere.
www.lastminutemarket.org
Grazie.
lunedì 24 novembre 2008
Io non sono ciò che voi siete,
non vi assomiglio,
non ho la vostra diversità stereotipata,
controllata.
Non sono come voi
e ciò che ci accomuna
in me si manifesta in forme d'intolleranza,
allergia,
malattia...
'Anti-Corpi' per me...
Io vedo ciò che voi non sapete guardare,
nei miei occhi,
ferme ad aspettare l'Altrui,
ci son parole d'ortica,
parole per tutti coloro che trovano l'indispensabile
solo nell'apparire.
"Partorirai con dolore"...
il parto più sofferto è il silenzio,
l'imposizione all'indifferenza.
Conati di veleno da sublimare,
riflessioni da corrodere per ridurre la sensibilità.
La menzogna infanga anche la legge di Dio;
difronte all'infamia della luce artificiale io non so tacere...
Mi trascino sulle mani
lungo la via del sapere
per non avere più rimpianti,
per conquistarmi una verità da perseguire...
e dovrò mentire
per convincere lo scettico
di ciò che non vuole scoprire;
rinuncerò alla mia innocenza per amore
di chi non mi conosce,
per il bene di una debole volontà...
Non c'è via di fuga,
non c'è compromesso;
non si può crescere senza compromettere la propria incolumità.
Per l'ideale che m'infangherà,
sono pronta ad abortire,
abortire verità per Verità.
giovedì 20 novembre 2008
finalmente
ho pianto per te.
Vorrei tanto riscir a ricordare com'era stringerti...
Sono fiera di te,
lo sarò per sempre.
Il nostro ultimo saluto è stato un addio,
e ferrea è la mia consapevolezza nel comprendere
che non tornerai più...
per questo io ti stimo.
L'amore ke provo è figlio della tua assenza.
martedì 4 novembre 2008
Si è soli nei giorni di pioggia
e il silenzio regna nelle tregue del vento.
Pozzanghere,
auto solitarie che sfrecciano indifferenti.
Non so se sia inverno o autunno,
ma sotto la mia felpa,
sulla pelle,
probabilmente sta già nevicando.
Nella mia mente avanzo scalza sull'asfalto,
nella realtà è come se lo facessi;
gli 'zoccoli' che porto non proteggono abbastanza
i miei piedi nudi.
Nella mia mente i Jeans sono già inzuppati,
nella realtà,
anche se lo fossero,
non me ne accorgerei.
-Non sono qui-
Vedo poco,
guardo il niente,
Sogno altro.
***
Cinque lampioni sul mio cammino,
quattro fari sono spenti;
in ciò che resta non ho fiducia.
I miei passi mi precedono,
li vedo andar via.
invidio la loro sicurezza,
percorrono sentieri che non riconosco.
Vivo l'inverno;
gli alberi non decantano più
le gesta della luce.
Le foglie si seccano,
marciscono.
Avanzo tra loro
spezzando il filo di ragno
dei loro volteggi...
ma non sanno sfiorarmi.
Muoiono,
e cadendo io le sento gioire.
***
Uscire di casa e ritrovarsi nella pioggia;
se non fosse stato per le mie labbra assetate,
non me ne sarei accorta.
-Non trovo il Nord che mi circonda-
..Dovrei rientrare.
...Ritornare.
Quanto tempo è passato?
Quanto?
Ore minuti,secondi?
Anni.
secoli ed eternità.
Forse sono già polvere
e i miei sono solo ricordi da fantasma...
Forse...
e se non son morta
potrei morire,
ora,
qui.
Chi vede?
Chi sente?
Non le macchine,
non le case,
non chi mi conosce.
Solo Vento,
Foglie
e Asfalto.
Sposerò la Pioggia che mi dissolve.
sabato 1 novembre 2008
giovedì 30 ottobre 2008
Riforma Gelmini,decreto legge n.137 datato 1 settembre 2008 e intitolato "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università", convertito in normativa dal Senato il 29 ottobre 2008.
PREMESSA:
non voglio esprimer pareri e tantomeno convincer altri della validità o meno di questo provvedimento,semplicemente sono convinta dell'importanza dell'informazione,
dell'informazione fredda,priva di contaminazioni soggettive...il passaparola indebolisce ed infetta la Verità...
Qua sotto trovate gli articoli riguardanti la Riforma,son stati tutti Copincollati dai siti ufficiali...per qualsiasi dubbio ho riportato anche i link di riferimento,mi auguro di trovar la Sfiducia dei lettori..sarebbe un segno di vero interesse e responsabilità...
Buona lettura.
Parlamento Italiano
Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137
"Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2008
Art. 1.
Cittadinanza e Costituzione
1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 2.
Valutazione del comportamento degli studenti
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' espressa in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonche' eventuali modalità applicative del presente articolo.
Art. 3.
Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi.
3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e' abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;
b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite
le seguenti: «, espressa in decimi,»;
c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;
d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5;
e) e' altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con<> la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.
Art. 4.
Insegnante unico nella scuola primaria
1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 e' ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
Art. 5.
Adozione dei libri di testo
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinche' le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 6.
Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria
1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7.
Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente:
«433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.».
Art. 8.
Norme finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Gazzetta Ufficiale N. 204
1 Settembre 2008
DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008 , n. 137
Dissposizioni urgenti in materia di istruzione e università.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di attivare percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura della legalita' ed al rispetto dei principi costituzionali, disciplinare le attivita' connesse alla valutazione complessiva del comportamento degli studenti nell'ambito della comunita' scolastica, reintrodurre la valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli studenti, adeguare la normativa regolamentare all'introduzione dell'insegnante unico nella scuola primaria, prolungare i tempi di utilizzazione dei libri di testo adottati, ripristinare il valore abilitante dell'esame finale del corso di laurea in scienze della formazione primaria e semplificare e razionalizzare le procedure di accesso alle scuole di specializzazione medica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2008;Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Cittadinanza e Costituzione
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 2.
Valutazione del comportamento degli studenti
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' espressa in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita' del comportamento al voto insufficiente, nonche' eventuali modalita' applicative del presente articolo.
Art. 3.
Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi.
3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e' abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite le seguenti:
«, espressa in decimi,» ;
c) al comma 4, le parole:
«giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti:
«voti conseguiti e il» ;
d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 ;
e) e' altresi' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalita' applicative del presente articolo.
Art. 4.
Insegnante unico nella scuola primaria
2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
Art. 5.
Adozione dei libri di testo
Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.
Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre2007, n. 244.
Art. 8.
Norme finali
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° settembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato